Coronavirus. Torano resta ‘zona rossa’ fino al 10 maggio

Estratto dell’ordinanza n.39 del 3 maggio 2020 del Presidente della regione Calabria

Nel Comune di Torano Castello (CS):

  1. Sono prorogate a tutto il 10 maggio 2020 le misure già̀ fissate nell’Ordinanza n. 30/2020 e, pertanto, nel territorio di Torano Castello (CS) sono adottate le seguenti disposizioni:
  2. a) il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento;
  3. b) il divieto di accesso nel territorio comunale;
  4. c) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza e delle forze dell’Ordine. Tutte le limitazioni agli spostamenti previste ai punti precedenti, infatti, non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che espressamente recita “Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell’articolo 6, primo comma, lettera z), e dell’articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende” e agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività, le cui amministrazioni ne sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall’art. 7 del DL n. 14/2020.
  5. d) gli esercenti le attività consentite sul territorio, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio comunale interessato, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
  6. e) la sospensione delle attività̀degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità̀ . E’ garantita l’attività̀quotidiana dei servizi postali; possono circolare i corrieri merci limitatamente alle consegne aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 26 aprile 2020.
  7. f) la prescrizione dell’isolamento obbligatorio presso una struttura all’uopo dedicata, dei cittadini positivi al SARS-Cov-2, qualora l’isolamento domiciliare non sia possibile per le caratteristiche del domicilio o per il numero dei coabitanti, ovvero si sia dimostrato inefficace. La disposizione dovrà essere valutata e attuata a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente per territorio e la struttura potrà essere identificata d’intesa con il Sindaco e previa verifica della sua adeguatezza allo scopo. Il Sindaco dovrà concordare con le Autorità competenti, la sorveglianza ed il rafforzamento delle misure di controllo circa il rispetto degli isolamenti obbligatori e delle prescrizioni per i cittadini, nonché le misure di supporto alla popolazione interessata, d’intesa con la Protezione Civile regionale.
  8. g) il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto dell’Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni. Garantisce altresì il supporto necessario ai fini degli adempimenti sanitari connessi all’esecuzione dell’Ordinanza e per agevolare i cittadini residenti nel Comune interessato, nella risoluzione delle conseguenti singole problematiche.
  9. h) è fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio comunale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca per come fissato nell’Ordinanza n. 29/2020. 6 Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza monitora costantemente la situazione locale, fornendo puntuale indicazione all’Unità di Crisi Regionale per l’Emergenza Covid19, circa l’evoluzione epidemiologica e le misure intraprese, d’intesa con l’Amministrazione Comunale e le altre Autorità̀Competenti. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e s.i.m.. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge,viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Sindaco di Torano Castello. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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