Covid. Tar sospende ordinanza regionale di chiusura scuole

Il Tar di Catanzaro ha sospeso l’ordinanza con cui il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì aveva disposto, dal 16 al 28 novembre, la sospensione della didattica anche delle scuole materne, elementari e medie (limitatamente alla prima classe) escluse dalle chiusure previste dal Dpcm del premier Giuseppe Conte.

Il Tar ha poi fissato l’udienza di merito al 16 dicembre prossimo.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto sussistente “il requisito del ‘periculum’ avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico”.

L’istruttoria posta a base dell’ordinanza con cui la Regione Calabria aveva disposto la chiusura anche delle scuole materne, elementari e prima media è stata redatta “senza certezza alcuna del nesso di causalitĂ  intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attivitĂ  didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado e il verificarsi dei contagi, stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è ‘complicato’)” – scrive il Tar di Catanzaro nel provvedimento con cui ha disposto la sospensione dell’ordinanza regionale.

“L’istruttoria posta a base dell’atto impugnato – scrive nella sua ordinanza il presidente del Tar Giancarlo Pennetti – oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli tenuti presente dal citato Dpcm e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale, estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse, delle attivitĂ  didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della ‘connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici’.

” Elementi che secondo il presidente del Tar conducono “alla conclusione che la succitata correlazione e comunque – quand’anche esistente – la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare piĂą precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza ‘de qua’”.

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